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Nuovi limiti per il pignoramento dello stipendio

Le novità in tema di pignoramento sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020.

Le novità in tema di pignoramento sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020.
I Comuni creditori potranno pignorare stipendi e pensioni, anche direttamente sul conto corrente, già dopo la mancata risposta all’intimazione di pagamento o all’avviso di accertamento.
Lo stipendio da lavoro dipendente quindi può essere pignorato, tuttavia la legge impone che il pignoramento assicuri il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Quando il pignoramento interessa lo stipendio già accreditato in banca, il limite varia di anno in anno, mentre se il pignoramento viene eseguito presso l’azienda e trattenuto in busta paga, il limite alla pignorabilità è stabilita in misura fissa.
Tuttavia quello del minimo vitale non è l’unico criterio in base al quale viene determinato l’ammontare del pignoramento. La legge stabilisce che lo stipendio non possa essere pignorato oltre il limite di 1/5; tale calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto a questi limiti:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 €;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 €;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 €.

Fatto salvo il cosiddetto «minimo vitale» lo stipendio può essere pignorato per tutta la parte restante.
Il pignoramento dello stipendio viene meno con la cessazione del rapporto lavorativo. Anche il TFR del dipendente può essere oggetto di pignoramento, ma sempre nel limite di 1/5 dell’importo netto totale.
Quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento, si procede con il saldo del credito in maniera progressiva, ovvero il secondo creditore riceve quanto gli spetta solo dopo che sono stati saldati tutti i crediti del primo.
La procedura del pignoramento dello stipendio notificato alla banca è la stessa di quella per il datore di lavoro, cambiano però i limiti.
È stato stabilito, infatti, che non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale che ad esempio nel 2019 ammonta a 457,99 € euro. Il pignoramento può riguardare solamente gli importi eccedenti i 1.373,97 euro.
Questo vale solamente per il primo pignoramento mensile; dai successivi accrediti di stipendio, infatti, per il pignoramento torna a valere la regola di 1/5 dell’importo totale e netto.

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Avvocato "Studio Integra"