Il caso è quello della banca che, a distanza di mesi dalla presentazione dell’incasso di un assegno bancario, dopo aver accreditato l’importo sul conto corrente del correntista, storna l’operazione comunicando al proprio cliente che l’assegno risultava rubato o alterato.
La banca in questi casi può essere chiamata a rispondere per violazione del canone di buona fede, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 Codice civile, oltre che per violazione della misura della diligenza dell’accorto bancario ex art. 1176, comma 2, Codice civile e, per l’effetto, è tenuta a restituire l’importo stornato al proprio cliente, maggiorato degli interessi.
La responsabilità risarcitoria trova fondamento nel decorso del termine interbancario di tre giorni lavorativi dalla presentazione dopo del quale scatta la presunzione assoluta di pagato.
La banca è responsabile in base ai principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, oltre che alla dovuta misura della diligenza professionale da parte del buon bancario che, se non deve essere un esperto calligrafo, deve, però, essere in grado di rilevare ictu oculi un’alterazione, pur se non grossolana.
Tutto ciò sul presupposto che il noto termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione per la presunzione assoluta di pagamento sia ormai decorso e tale presunzione sia, quindi, operativa.