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Bollino di affidabilità fiscale

Una nuova possibilità per il contribuente

Si tratta di una nuova possibilità per il contribuente: in caso di contenzioso, in sede tributaria, qualora il contribuente richieda la sospensione dell’atto impugnato, il Giudice tributario può accogliere l’istanza in tutto o in parte subordinandola alla prestazione di una garanzia: il rilascio di una fideiussione o altra garanzia, deposito, ipoteca…
Il rilascio di questa garanzia non è necessario a ottenere la sospensione dell’accertamento se il ricorrente-contribuente ha il cosiddetto bollino di affidabilità fiscale e cioè se l’interessato è in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente è soggetto alla disciplina degli ISA (cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale);
  • al contribuente è stato attribuito un punteggio di affidabilità pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quello di proposizione del ricorso, per i quali tali punteggi sono disponibili.

 

Si tratta di requisiti di natura amministrativa che assumono valenza in sede tributaria anche contro il parere del Giudice tributario.
È sempre necessario, come in passato, che il contribuente dimostri preliminarmente che, dall’atto impugnato, possa derivargli «un danno grave e irreparabile»; il contribuente può richiedere alla corte di giustizia tributaria provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato con «istanza motivata» nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti.
Anche il contribuente soggetto agli ISA con bollino di affidabilità fiscale e con punteggio pari almeno a 9 per i tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso deve attivarsi evidenziando le condizioni che legittimano la presenza della condizione di danno grave e irreparabile.
In presenza del danno grave e irreparabile la domanda cautelare può essere accolta e, a tutela delle ragioni dell’ente impositore, la sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia. In presenza del bollino di affidabilità fiscale la garanzia non è più richiesta. In definitiva, se le condizioni fissate dalla normativa sono presenti, è sufficiente che il contribuente esibisca il bollino di affidabilità fiscale per beneficiare della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato senza dover prestare la garanzia richiesta dall’art. 69, comma 2.

Avvocato "Studio Integra"