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La mediazione è sempre più obbligatoria

Estesa anche alle liti in tema di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

La cosiddetta riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria aumenta le materie per le quali la mediazione è necessaria. I casi obbligatori non sono più soltanto le controversie in materia di locazione, di comodato, di affitto di azienda, di diritti reali, di divisioni, di successioni ereditarie, di patti di famiglia, di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria, responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, di contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione è stata estesa anche alle liti in tema di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
In sintesi: chi intende avviare un’azione legale riguardante controversie relative alle citate materie è tenuto a intraprendere preliminarmente il procedimento di mediazione. In ogni caso, esso non impedisce l’emissione di provvedimenti d’urgenza o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Si prevede inoltre che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può, da questa mancata partecipazione, trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma dell’art. 116 cpc.
Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo, a versare una somma parti al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.
La riforma Cartabia ha anche previsto che il giudice, anche durante un processo di appello e fino alla definizione delle conclusioni, può valutare la natura del caso, lo stato dell’istruttoria, il comportamento delle parti e altre circostanze pertinenti, e decidere, mediante un’ordinanza motivata, di richiedere un tentativo di mediazione. La mediazione disposta dal giudice diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale. La durata del procedimento di mediazione non deve superare tre mesi, ma può essere estesa di ulteriori tre mesi se le parti concordano per iscritto prima della scadenza iniziale.
Il procedimento di mediazione obbligatoria si svolge senza formalità particolari presso la sede dell’organismo di mediazione o, comunque, nel posto previsto secondo la procedura dell’organismo interessato. Le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono procedere a delegare un rappresentante: tale soggetto, però deve essere informato sui fatti e dotato dei poteri necessari per definire e transigere la controversia. I soggetti giuridici e in generale quelli diversi dalle persone fisiche partecipano alla mediazione tramite i propri rappresentanti, che devono essere informati sui fatti e dotati dei poteri necessari per definire la questione.
Nei casi di mediazione obbligatoria anche quando la mediazione è richiesta dal giudice senza che sia necessaria, le parti devono essere necessariamente assistite dai loro avvocati.

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Avvocato "Studio Integra"