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Il cosiddetto testamento biologico

È stata introdotta, nel nostro ordinamento, la figura del testamento biologico

Dal 31 gennaio è in vigore la legge n. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di testamento. È stata introdotta, nel nostro ordinamento, la figura del testamento biologico e si apre la possibilità, tramite la redazione di «disposizioni anticipate di trattamento», di determinare in anticipo la propria volontà circa i trattamenti sanitari che seguiranno in caso di una futura incapacità di autodeterminarsi.
Tale facoltà è concessa a ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere che, dopo aver acquisito tutte le informazioni mediche sulle conseguenze della proprie scelte, può esprimere le proprie volontà riguardo a futuri trattamenti sanitari.
Le forme richieste per la validità di queste volontà sono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, ovvero consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza. In assenza delle forme predette, nel caso in cui le condizioni fisiche non lo permettano, è possibile esprimere tale volontà attraverso sistemi di videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona affetta da disabilità di comunicare.
Le volontà, una volta espresse, con le medesime forme possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento. Nel caso di un’urgenza che impedisse il ricorso alle forme ordinarie, è possibile revocare con dichiarazione raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni. Per quanto riguarda le spese, sono esenti dall’obbligo di registrazione da qualsiasi spesa imposta o tributo.
Il disponente che detta le sue volontà può avvalersi della nomina di un fiduciario, ovvero di colui che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne capace di intendere e di volere, deve accettare la nomina, che può investire sia un familiare sia una persona che non ha legami di alcun tipo. Così come il fiduciario può rinunciare alla nomina, il disponente può revocare la nomina senza obbligo di motivazione. Si possono nominare più fiduciari, scelta utile nel caso in cui il primo rinunci. In caso di venuta meno del fiduciario, le volontà mantengono efficacia e il giudice può nominare un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle volontà, che possono essere disattese solo nel caso in cui sia possibile ipotizzare condizioni di miglioramento di vita grazie all’ausilio di nuove terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione dell’atto e, in ipotesi di conflitto sorto tra medico e fiduciario, la decisione ultima è rimessa al giudice tutelare.

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Avvocato "Studio Integra"