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Le elargizioni per l’emergenza Coronavirus

Alcune indicazioni

Il legislatore ancora una volta utilizza la leva fiscale per incentivare le donazioni necessarie per fare fronte all’emergenza sanitaria. Le misure messe in campo dall’art. 66 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) sono ampie e riguardano sia i contribuenti persone fisiche sia gli enti non commerciali, nonché i titolari di reddito d’impresa. Per quanto riguarda i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il comma 1 della disposizione in commento prevede una nuova detrazione di imposta finalizzata a incentivare le liberalità in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.La disposizione riguarda esclusivamente i contribuenti che non siano titolari di redditi di impresa e gli enti non commerciali. Le erogazioni liberali possono essere effettuate in denaro o in natura. La misura della detrazione è pari al 30% di un importo che non può risultare superiore a 30.000 euro, pertanto la detrazione d’imposta massima sarà pari a 9.000 euro. La disposizione non prevede espressamente l’obbligo di tracciabilità. Tuttavia, come previsto per le altre erogazioni liberali, l’importo elargito non potrà essere considerato in detrazione qualora l’operazione venga effettuata in contanti.
Il beneficio della detrazione è per ora subordinato all’effettuazione delle liberalità nell’anno 2020. Si applica il principio di cassa, quindi si deve fare riferimento al momento in cui viene effettuato materialmente il pagamento. D’altro canto, le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa, sono disciplinate dall’art. 66, comma 2. La disposizione fa genericamente riferimento ai «titolari di reddito d’impresa». Sono deducibili pertanto dal reddito d’impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
Preliminarmente deve essere osservato come il legislatore non abbia previsto alcuna limitazione quantitativa alla deducibilità delle predette erogazioni liberali, effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa. In merito alle liberalità in natura, la disposizione non pone alcuna limitazione in ordine alla tipologia di beni che possono essere elargiti.
La norma si limita a precisare, in generale, che le cessioni gratuite di beni effettuate per fare fronte all’emergenza sanitaria, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti non si considerano destinazioni a finalità estranee.
Conseguentemente, se si tratta di beni oggetto dell’attività, la cessione gratuita non configura il conseguimento di alcun ricavo.
Viceversa, se si tratta di beni strumentali, gli eventuali plusvalori non sono soggetti a imposizione.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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