Cessione credito e debitore inconsapevole
Stabilito dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio che merita particolare attenzione.
La banca o le finanziarie non sono obbligate a comunicare al singolo debitore finanziato la cessione del credito.
Ne consegue che chi ha preso un finanziamento, privato o titolare di partita IVA, può vedersi ingiungere un pagamento da parte di un soggetto del tutto diverso da quello con il quale aveva contratto il prestito, senza che la cessione della titolarità del credito gli sia stata notificata.
È quanto stabilito dalla Cassazione, per la quale la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di cessione dei crediti è presupposto di efficacia della stessa cessione e dispensa la banca dall’obbligo di notifica alle singole controparti.
La Cassazione – con l’ordinanza 20495/20 – ha precisato infatti che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è alternativa alla notifica della cessione secondo le regole ordinarie della cessione del credito prescritte dall’articolo 1264 C.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto) e quindi ad esempio dal fatto che il cliente accetta la cessione in blocco oppure gli è formalmente intimata dall’istituto.
La suddetta pubblicazione costituisce presupposto della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che esonera la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti finanziate.
Si tratta dunque di una presunzione legale di conoscenza della cessione che può essere opposta al debitore inconsapevole.