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Contributi a fondo perduto

Ristoranti e negozi dei centri storici

Con il D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), come convertito dalla L. 126/2020, sono stati inseriti, per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici, due importanti contributi a fondo perduto. L’art. 58 del Decreto ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione. Il bonus ha lo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità dell’attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020), per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, potenziando la materia prima di territorio. Tale contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Ai sensi del comma 3 dell’art. 58, i soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto. L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:
un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dalla norma;
il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc.).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP, infatti, non rileva, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.
Per quanto riguarda le attività economiche e commerciali nei centri storici, l’art. 59 del D.L. n. 104/2020 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che in base all’ultima rilevazione statistica pubblica, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il contributo a fondo perduto spetta in presenza di un fatturato/corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, limitatamente a quello realizzato nelle zone A dei soli Comuni interessati, inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15 agosto 2020;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15 agosto 2020;
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15 agosto 2020.
Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro alle persone fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP; al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento. Si evidenzia infine che, il contributo non è cumulabile con il contributo previsto per le imprese della ristorazione, le quali possono fare richiesta soltanto per uno dei contributi stessi.

Commercialista