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Covid-19: effetti sui contratti in corso

Qualche utile consiglio

La diffusione del Covid-19 può inquadrarsi come causa di forza maggiore che esonera dalle responsabilità le imprese impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali? I provvedimenti governativi che, a livello nazionale, impongono la chiusura di attività produttive/commerciali e interferiscono con il processo di produzione degli imprenditori possono costituire un caso di forza maggiore per giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne ai propri clienti, con conseguente esonero da responsabilità e non applicabilità di penali per ritardi eventualmente pattuite con i propri clienti. È la parte che intende avvalersene che deve invocare la forza maggiore per giustificare un ritardo nel proprio adempimento o per giustificare l’inadempimento. La risoluzione non è automatica.
Nell’ordinamento italiano il termine forza maggiore nei rapporti contrattuali è soltanto indicato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. che riconosce al debitore della prestazione la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto quando la prestazione dovuta sia diventata eccessivamente onerosa, per fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sua sfera di controllo.
Inoltre, in materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile: se tale impossibilità è solo temporanea, in aggiunta il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
Tra le cause invocabili ai fini della richiamata impossibilità della prestazione, rientrano gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa, il cosiddetto factum principis. Si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento dell’obbligato. In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere. Se ne deve concludere che i contratti non sono automaticamente risolti, ma le parti contraenti potranno chiedere, in forza della situazione eccezionale, imprevedibile e indipendente dalla propria volontà, di giustificare il proprio ritardo nell’adempimento, di giustificare il proprio pieno inadempimento, di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità. Qualora dovessero pervenire siffatte richieste, andranno valutate, di caso in caso, alla luce del singolo contratto.
Nei contratti internazionali, valgono, in linea di massima i medesimi principi. Nei contratti con la Cina la diffusione del Covid-19 è stata certificata come causa di forza maggiore.

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Avvocato "Studio Integra"