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Nuovo stralcio e rottamazione dei ruoli esattoriali

Due misure agevolative previste dalla Legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto due misure agevolative che riguardano i Ruoli Esattoriali e precisamente lo Stralcio dei debiti fino a mille euro e la Definizione Agevolata.
Per quanto riguarda lo stralcio dei debiti, la legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per gli importi affidati all’AdER da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, vengono annullati solo i seguenti importi:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni e interessi di mora.

 

Restano, invece, escluse le seguenti cifre:

  • capitale;
  • rimborso spese per procedure esecutive;
  • diritti di notifica.

 

Parziale è anche lo stralcio che riguarda le multe e le altre sanzioni amministrative, che si applica solo agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Attenzione, conta la data di affidamento all’Agenzia della riscossione e non la data di notifica del ruolo.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate trimestrali, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

 

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

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