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Cartelle esattoriali: nuove proroghe e stralcio

Ne parla il Decreto Sostegni

Il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, il cosiddetto Decreto Sostegni, tra le altre disposizioni ha previsto alcuni differimenti, sia dei termini di pagamento sia in termini di notifica, dei ruoli esattoriali emessi dall’Agenzia della Riscossione e uno stralcio.
Rottamazione ter: per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è stato differito, dal D.L. Sostegni, al 31.07.2021. Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere pertanto corrisposte le rate della Rottamazione-ter, che erano in scadenza rispettivamente il 28.02, il 31.05, il 31.07, il 30.11.2020 e che non sono state ancora versate. Per il termine del 31.07.2021 sono previsti i 5 giorni di tolleranza, di cui all’art. 3, c. 14-bis del D.L. 119/2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire al massimo entro e non oltre il 9.08.2021. Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30.11. Anche in questo caso, per mantenere i benefici della Rottamazione-ter entro la scadenza prevista dal Decreto Sostegni dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11.2021. Anche per il termine del 30.11.2021, sono previsti i 5 giorni di tolleranza e il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6.12.2021. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Differimento sospensione cartelle e notifiche: il D.L. Sostegni ha differito al 30.04.2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8.03.2020 al 30.04.2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31.05.2021. Sono sospese fino al 30.04.2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi fino al 30.04.2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19.05.2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1.05.2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Stralcio ruoli fino a 5.000 euro: altra disposizione di grandissima portata, che riguarda la riscossione, è l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti con un reddito imponibile nel 2019 inferiore a 30.000 euro. Successivamente all’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del decreto attuativo, analizzeremo in dettaglio l’argomento in un prossimo numero della rivista. È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico.

 

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